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Ti trovi in: Home » Articolo » Enti del Terzo Settore: la fattura elettronica

Enti del Terzo Settore: la fattura elettronica

L'obbligo scatta dal 1 gennaio 2019

06 novembre 2018

Di seguito verranno delineati, per gli Enti del Terzo Settore, i nuovi obblighi derivanti dalla fatturazione elettronica, con particolare attenzione anche ai soggetti possessori di Codice Fiscale (e non di Partita Iva).

E-Fattura

La fattura elettronica è la nuova tipologia di fattura in formato elettronico emessa per cessioni di beni e per prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.
La Legge di Bilancio 2018 ha disposto l’obbligo di fattura elettronica a partire dal 1 gennaio 2019. Tale obbligo varrà sia tra due operatori IVA, operazione B2B, Business to Business, sia tra un operatore IVA ed un consumatore finale, operazione B2C, Business to Consumer.
La fattura elettronica si caratterizza come una normale fattura, emessa da imprese e privati, trasformata nello specifico formato elettronico XML.
La sua trasmissione al cliente dovrà avvenire sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, altrimenti non risulterà emessa a livello fiscale.  
Il SdI funziona come un vero postino ed effettua i controlli sul file della fattura, verificando i dati obbligatori ai fini fiscali, l’indirizzo telematico dove recapitare la fattura (Codice Destinatario oppure PEC), e controllando altresì che la partita iva del fornitore e la partita iva o il codice fiscale del cliente siano esistenti. In caso di mancato superamento dei controlli recapita una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente. 
La trasmissione di una fattura elettronica in formato XML, da parte del cedente/prestatore al SdI, può avvenire attraverso:
  • l’invio di una PEC, con il file della fattura come allegato, all’indirizzo “sdi01@pec.fatturapa.it”;
  • i servizi informatici messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate (procedura web e app);
  • un canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente attivato con SdI.
Il cedente/prestatore può trasmettere direttamente la fattura elettronica oppure può farla trasmettere da un soggetto terzo, solitamente un intermediario o un provider che offre servizi specifici di trasmissione e ricezione di fatture elettroniche.
Mettiamo adesso una lente di ingrandimento su come ricevere una fattura elettronica, passaggio che interessa la parte passiva del processo.
La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente all’indirizzo telematico presente nella fattura stessa attraverso:
  • la casella PEC
  • il canale telematico FTP o Web Service preventivamente attivato, gestito direttamente dal committente oppure da un soggetto terzo, solitamente un intermediario o un provider che offre servizi specifici di trasmissione e ricezione di fatture elettroniche.
Per ricevere correttamente una fattura elettronica diventa, quindi, indispensabile comunicare al fornitore in maniera chiara e tempestiva non solo i propri dati anagrafici, la partita iva o il codice fiscale, ma anche l’indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario di 7 cifre identificativo di un canale FTP o Web Service) che dovrà essere inserito in fattura affinché il SdI riesca a consegnare la fattura stessa.
Nel caso in cui il cliente non registri al SdI il suo indirizzo telematico ovvero non comunichi alcun indirizzo telematico al fornitore, quest’ultimo sarà costretto ad inserisce il valore “0000000” nel campo “Codice Destinatario” della fattura. Questo significa che il cliente per recuperare la fattura elettronica emessa dovrà accedere nella sua area riservata all’interno del sito dell’Agenzia (per tale motivo resta importante per il cedente/prestatore consegnare al cliente una copia, anche cartacea, della fattura).
Per il cosidetto consumatore finale, ovvero possessore di solo codice fiscale, in particolare, recupere le fatture elettroniche (es. quelle del Servizio Elettrico Nazionale, Telecom etc.), significherà avvalersi di:
  • uno spazio dedicato all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate ovvero PEC;
  • un apposito software in grado di ricevere le stesse in formato XML.
Nella procedura B2C, inoltre, il cedente/prestatore dovrà rilasciare al cliente una copia cartacea o via mail della fattura inviata al SdI, utile per gli adempimenti contabili, ricordando allo stesso che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate. 
Per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2019 non saranno applicate sanzioni per eventuali inadempienze in materia.
 
FONTE: Newsletter Avis Calabria

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