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Terzo Settore, sulla Gazzetta Ufficiale i criteri per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale

Il decreto definisce i criteri per registrarsi al RUNTS

22 ottobre 2020

Procedure di iscrizione degli enti, modalità di deposito degli atti, tenuta e conservazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). È quanto riportato nel decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato sull’ultimo numero della Gazzetta Ufficiale.

Il decreto definisce i criteri per registrarsi al RUNTS, dopo che a settembre erano arrivati il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni alla sua introduzione e il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che consentiva agli enti iscritti di beneficiare della quota del 5×1000 dell’imposta sul reddito.

Come per AVIS Nazionale e gli altri enti dotati di personalità giuridica, il decreto riportato in Gazzetta fissa alcuni punti utili a capire i passaggi necessari per essere inseriti nel Registro. Come si legge nell’art.17, infatti, “le associazioni possono richiedere l’iscrizione aggiornando il proprio statuto alle nuove disposizioni. L’iscrizione sarà effettuata dal notaio che, entro 20 giorni dal ricevimento del verbale, dovrà valutare la sussistenza delle condizioni per la costituzione dell’ente e del patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica e depositare gli atti all’Ufficio del RUNTS competente. L’iscrizione causa la sospensione degli effetti giuridici conseguenti l’iscrizione al registro delle persone giuridiche. Tali effetti torneranno ad essere vigenti nel caso di cancellazione dell’ente dal RUNTS”.

Pur non essendo obbligatoria, l’iscrizione al Registro è necessaria per ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e usufruire dei benefici previsti, come ad esempio l’accesso al 5×1000, e dei nuovi regimi fiscali agevolati che, nonostante tutto, devono ancora incassare l’ok della Commissione Europea. Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, inoltre, scattano i sei mesi durante i quali Unioncamere avrà la possibilità di potenziare la piattaforma e i tre mesi durante i quali le Regioni avranno il compito di regolare le procedure di iscrizione e cancellazione degli enti.

Una volta ottenuti i documenti dal notaio, l’Ufficio competente del RUNTS avrà due mesi a disposizione per verificare la regolarità della richiesta: come indicato nell’art.20 del decreto, in caso di parere negativo, se l’ente in questione entro 60 giorni non dovesse presentare una richiesta di migrazione in una sezione diversa da quella indicata in fase di iscrizione, l’Ufficio procederà alla sua cancellazione dal Registro.

 Scarica la Gazzetta Ufficiale n°261 con il testo del decreto

Fonte: Avis Nazionale

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