Reti associative, cosa fare per essere in regola con l’entrata in vigore del RUNTS
I temi al centro di un webinar organizzato da Avis Nazionale che s è svolto lo scorso 20 gennaio
22 gennaio 2021
Il RUNTS è un registro pubblico accessibile telematicamente. Insieme al concetto di Rete associativa è stato al centro del webinar organizzato da AVIS Nazionale lo scorso 20 gennaio.
Il concetto della Rete associativa rappresenta un tema di sviluppo estremamente importante per AVIS Nazionale. Se n’è parlato nel corso del webinar che la nostra associazione ha organizzato lo scorso 20 gennaio intitolato “RUNTS e schemi di bilancio” proprio per fare il punto in vista dell’entrata in vigore del Registro Unico e per chiarire cosa è necessario fare per presentarsi in regola con i requisiti previsti dal decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Relatori dell’incontro sono stati gli avvocati Luca Degani e Raffaele Mozzanica, esperti di Terzo Settore, che hanno fornito una visione generale dell’attuale quadro normativo, e il tesoriere della nostra associazione, il dottor Giorgio Dulio, che ha spiegato quali sono gli obblighi di bilancio e le scritture contabili per le realtà coinvolte.
Il RUNTS e gli obblighi per le Reti Associative
Il RUNTS è un registro pubblico, disciplinato dal decreto ministeriale n°106 del 2020, accessibile telematicamente e composto da 7 sezioni: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di muto soccorso e altri enti del Terzo Settore. Vi si possono iscrivere quelle Reti i cui atti costitutivi o gli statuti disciplinino l’ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali nel rispetto della democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. Le Reti che vogliono registrarsi al RUNTS, inoltre, possono predisporre per i propri associati statuti specifici redatti sui modelli standard tipizzati e approvati dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, così da ottenere un dimezzamento dei tempi di iscrizione (30 giorni dalla presentazione della domanda).
Il quadro normativo
Il decreto definisce i criteri per registrarsi al RUNTS, dopo che a settembre erano arrivati il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni alla sua introduzione e il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che consentiva agli enti iscritti di beneficiare della quota del 5×1000 dell’imposta sul reddito. Tuttavia, come ha spiegato l’avvocato Degani, «continuiamo a essere in una fase di attesa che il passaggio diventi effettivo». Capiamo meglio.
In ogni regione italiana sono presenti i registri delle Organizzazioni di volontariato (Odv) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps), mentre presso l’Agenzia delle entrate è in vigore l’anagrafe delle Onlus: «Oltre il 95% delle realtà che compongono AVIS è iscritto al relativo registro del volontariato. Chi si trova in questa condizione deve attendere che la propria regione di appartenenza venga contattata dal ministero del Lavoro e, sulla base di un sotftware informatico elaborato da Infocamere (una società della Camera di Commercio,ndr), poter effettuare così la trasmigrazione dall’attuale registro al RUNTS».
Come avviene il passaggio al Registro Unico
L’apertura del RUNTS per chi è già dentro i registri regionali non prevede alcun onere da parte della singola associazione, comprese le sedi locali di AVIS: «L’associazione ha costruito un percorso con il ministero attraverso il quale acquisirà la qualifica di Rete Associativa, una delle 7 categorie degli Enti del Terzo Settore presenti nel Registro Unico. Quando la sezione “Reti” sarà attiva nel RUNTS – prosegue l’avvocato – AVIS presenterà la domanda insieme al proprio statuto. L’acquisizione della qualifica di Rete Associativa determinerà che la struttura statutaria dei propri iscritti dipenderà dal dialogo tra la stessa AVIS e il ministero, che ratificherà gli statuti tipo dell’associazione».
Cosa sono le Reti Associative
Le Reti Associative sono enti del terzo settore che comprendono almeno 500 ETS o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo Settore che abbiano sedi legali o operative presenti in 10 regioni o province autonome italiane. Come sottolinea l’avvocato Mozzanica, «questa qualifica riconosce unitarietà e capacità di coordinamento, nonché tutela e rappresentanza degli enti associati. Le Reti esercitano attività statutarie, di promozione e assistenza tecnica nei confronti degli enti e inoltre predispongono una relazione annuale al Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Un vero e proprio modello statutario che possa rappresentare l’associazione dimezzando i tempi di iscrizione e rispondere all’esigenza di fotografare e rappresentare l’organizzazione della rete in ciascun territorio di appartenenza che diventa, nei fatti, l’ufficio regionale del RUNTS».
Quali vantaggi comportano
«Prima di tutto la possibilità di promuovere partenariati e protocolli d’intesa con le pubbliche amministrazioni, ma anche con soggetti privati – prosegue l’avvocato Mozzanica – in più la libertà di derogare nei propri statuti o atti costitutivi alcune disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore, come il diritto al voto degli associati in assemblea, o disciplinare modalità e limiti di deleghe di voto o ancora regolare le competenze dell’assemblea degli associati». Perché questa qualifica è così importante? «Perché il Consiglio nazionale del Terzo Settore, che deve contenere almeno 15 rappresentanti di reti associative, di cui 8 di quelle nazionali che siano espressioni delle diverse tipologie organizzative dello stesso, è supportato proprio da queste ultime nella sua attività di monitoraggio, vigilanza e controllo».
Bilancio e scritture contabili
Tra gli obblighi per le Reti Associative ci sono quelli relativi alla propria situazione finanziaria. Come ha spiegato nel suo intervento il tesoriere di AVIS Nazionale, il dottor Giorgio Dulio, «gli Enti del Terzo Settore devono redigere il bilancio riportando specifiche voci come Stato patrimoniale (indicante attività e passività), rendiconto gestionale (l’elenco di proventi e oneri) e relazione di missione (ossia le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie)». Questo per quanto riguarda enti con ricavi, proventi o entrati superiori a 220mila euro. Per le realtà che invece sono al di sotto di questa cifra, sarà possibile redigere il bilancio annuale d’esercizio «nella forma del rendiconto di cassa».
Oltre a questi documenti, conclude il dottor Dulio, «gli Enti del Terzo Settore che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio un rendiconto specifico dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle iniziative realizzate. A tal proposito, gli schemi del rendiconto gestionale e del rendiconto di cassa prevedono voci specifiche dei costi e ricavi relativi all’attività di raccolta fondi. Inoltre quelli che hanno ottenuto proventi derivanti dal 5x1000 devono predisporre un apposito rendiconto delle somme ricevute e delle attività svolte con le medesime».
Scarica le slide su RUNTS e Reti Associative mostrate nel corso del webinar